IVA applicabile ai dispositivi medici: Interpello

Con Risposta ad Interpello 16 agosto 2021, n. 545, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% a favore dei dispositivi medici, prevista dal n. 114), Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, deve tenere conto dall’esatta qualificazione del prodotto effettuata in base alla classificazione indicata nel tariffario doganale.

In particolare, l'Agenzia evidenzia che tra i dispositivi medici che possono usufruire dell'aliquota ridotta, ci sono i beni classificabili nella voce 3004 ("Medicamenti preparati per scopi terapeutici o profilattici") della nomenclatura combinata prevista dal Regolamento europeo in relazione al tariffario doganale dei medicamenti e che l'unico soggetto adibito alla classificazione dei prodotti è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

In base agli accertamenti effettuati dall'ADM risulta che i beni per cui era stato richiesto il parere, nonostante contengano alcuni ingredienti utilizzati in prodotti farmaceutici, sono da collocare nella voce 3304 ("Prodotti di bellezza") e non 3004.
Pertanto, nel caso di specie, dovendosi interpretare in maniera restrittiva l'elenco delle merci che beneficiano dell'aliquota ridotta in quanto eccezione a quella ordinaria,  non sarà possibile applicare per analogia l'IVA ridotta al 10%, ma verrà applicata l'IVA ordinaria pari al 22%.

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