INPS: CHIARIMENTI INPS SU NASPI E ASSENZE INGIUSTIFICATE

Con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025 l’INPS interviene a chiarire gli effetti della nuova disciplina introdotta dall’articolo 19 della legge n. 203/2024 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni per fatti concludenti”, soffermandosi in particolare sulle ricadute sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
La norma ha tipizzato una fattispecie già emersa nella prassi: l’ipotesi in cui il lavoratore, attraverso comportamenti univoci e concludenti – come l’assenza ingiustificata protratta nel tempo – manifesti la volontà di non proseguire il rapporto di lavoro, pur in mancanza di dimissioni formalizzate secondo le modalità ordinarie. In tali casi, il rapporto si considera risolto per iniziativa del lavoratore, con effetti assimilabili alle dimissioni volontarie.
La circolare INPS chiarisce che, quando la cessazione del rapporto avviene per effetto di dimissioni per fatti concludenti riconducibili ad assenze ingiustificate, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della NASpI. Come noto, infatti, l’indennità di disoccupazione è riconosciuta solo in presenza di uno stato di disoccupazione involontaria; requisito che viene meno quando la risoluzione del rapporto è imputabile alla volontà del lavoratore, ancorché manifestata in forma tacita.
L’Istituto richiama l’attenzione dei datori di lavoro e dei lavoratori sulla corretta qualificazione della causa di cessazione del rapporto e sulla necessità di una puntuale gestione amministrativa e comunicativa degli eventi che conducono alla risoluzione. In particolare, le assenze ingiustificate non possono essere automaticamente equiparate a un licenziamento, ma devono essere valutate alla luce del nuovo quadro normativo.
I chiarimenti forniti dall’INPS mirano a garantire uniformità applicativa e a prevenire contenziosi, rafforzando il principio secondo cui la NASpI resta uno strumento di tutela per chi perde il lavoro contro la propria volontà, e non per chi interrompe il rapporto con comportamenti incompatibili con la sua prosecuzione.

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