INDENNITÀ AMIANTO 2023: DA APRILE L'AUMENTO DELLA RENDITA

Nel 2023 aumentano le rendite INAIL per patologie asbesto-correlate di origine professionale e l'una tantum per mesotelioma non professionale. Circolare 14 del 4 aprile.

 

Nella legge di bilancio 2023, Legge 197 2022 all'art 1 comma 293 è stato previsto un rafforzamento del sostegno economico a favore dei soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata (derivante da esposizione all'amianto) riconosciuta dall’ INAIL.

 In particolare:

  1.  ai superstiti dei soggetti deceduti per malattia professionale connessa all'esposizione all'amianto, la misura della prestazione aggiuntiva dal 1°gennaio 2023    sale al 17%;
  2.  ai  malati  di  mesotelioma,  che  abbiano  contratto  la  patologia  per  esposizione  familiare  a  lavoratori  impegnati  nella   lavorazione  dell'amianto, oppure per esposizione ambientale, è aumentata da 10mila a 15mila euro   la prestazione  di importo fisso che viene corrisposta  su domanda.

 

BENEFICI ECONOMICI aggiuntivi PER PATOLOGIE DA AMIANTO 

IMPORTI 2023

Prestazione aggiuntiva superstiti

  17% della rendita mensile invece che 15%

Prestazione una tantum per esposizione familiare o ambientale 

  15mila euro, invece che 10mila

PRESTAZIONI INAIL PER PATOLOGIE DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Vale forse la pena ricordare che

  1. La Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto è destinata ai lavoratori titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto o, in caso di morte, ai loro superstiti titolari di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto.  È una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, prevista dalla legge finanziaria 2008 (n.244/2007). Viene erogata in automatico dall'INAIL.
  2.  l'Indennità una tantum per il mesotelioma non professionale erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto (inizialmente in forma sperimentale nel 2015 e prorogata fino all'entrata a regime nel 2021), riguarda invece i soggetti che sono stati esposti all'amianto non per motivazioni professionali ma per
  • "esposizione ambientale" nel territorio italiano oppure
  • esposizione familiare (convivenza con un operatore professionale dell'amianto impiegato in Italia).

Nella circolare Inail 6 novembre 2015, n. 76 viene specificato che per accertare l'insorgenza della patologia i periodi di esposizione devono essere, compatibili e che si considera utile una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.

 L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data di accertamento della malattia utilizzando il Mod. 190 E allegato alla circolare n. 25/2021, via raccomandata o PEC.

PRESTAZIONI AMIANTO: LE ISTRUZIONI INAIL 

INAIL ha pubblicato il 4 aprile 2023 la circolare 14 di istruzioni 

specificando che 

  • i nuovi importi della rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti saranno erogati ai reddituari a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.
  • per la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi, invece gli interessati devono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di accertamento della malattia (data della prima diagnosi).
TOP