IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI: LA CONSULTA CONFERMA CHE NON È DEDUCIBILE DALL’IRAP

La Consulta conferma la legittimità dell’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP, ritenendo infondate le questioni di incostituzionalità. La Corte ribadisce che, a differenza dell’IRES, l’IRAP non giustifica la deducibilità dell’IMU, sottolineando la differenza strutturale tra i due tributi e escludendo rischi di doppia imposizione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 171/2024, ha chiarito che l’IMU pagata sugli immobili strumentali non è deducibile dall’IRAP e che questa indeducibilità non è incostituzionale. In particolare, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dalla CGT di Milano, che aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP, richiamando l’articolo 53 della Costituzione. Inoltre, la Corte ha anche chiarito che non vi è un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e IRAP sono differenti. La Consulta ha ribadito quanto già affermato con la sentenza n. 21/2024, ovvero che, in riferimento all’IRAP, mancano «quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta. La diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP»

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