IMU IMPRESE TURISTICHE: CREDITO D'IMPOSTA DEL 50% PER IL SALDO 2021.

Il Decreto Energia ha introdotto una nuova misura di sostegno economico riservata alle imprese turistiche. L'agevolazione riguarda il saldo della seconda rata IMU per l'anno 2021. I destinatari del provvedimento, infatti, potranno beneficiare di un credito d'imposta pari al 50% dell'importo da versare.

Le risorse messe a disposizione per questa misura ammontano a 15,6 milioni di euro. Lo scopo è quello di fornire un aiuto economico alle aziende turistiche nel sostenere i rincari delle utenze di luce e gas applicati ad inizio 2022.

In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, vediamo di seguito quali sono i soggetti beneficiari e i requisiti necessari per accedere alla misura. 

CREDITO D'IMPOSTA SALDO IMU 2021: A CHI SPETTA

Le attività che avranno accesso all'agevolazione potranno utilizzare il credito d'imposta del 50% per dimezzare il saldo della seconda rata IMU relativa al 2021. I requisiti principali richiesti sono due:

  • gli immobili devono appartenere alla categoria catastale D/2 (i proprietari degli immobili devono essere anche i gestori delle attività esercitate all'interno dei locali per i quali viene richiesta l'agevolazione);

  • i soggetti richiedenti devono aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al 2019.

Per quanto riguarda la platea di beneficiari, le imprese indicate all'interno del testo del decreto sono le seguenti:

  • le attività turistico-ricettive;

  • le attività agrituristiche;

  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;

  • le aziende del comparto fieristico e congressuale;

  • i complessi termali;

  • i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

Come è successo per i crediti d'imposta riconosciuti nei precedenti decreti, anche questo potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Ricordiamo, infine, che l'importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito e non incide sul calcolo della produzione netta ai fini dell'IRAP.

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