IMPRESA FALLITA E DOMANDA DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE: LA COMPETENZA È DEL GIUDICE DEL LAVORO

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41586, ha stabilito che nel caso in cui il lavoratore licenziato agisce in giudizio nei confronti del datore dichiarato fallito, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro, la competenza funzionale rimane quella del giudice del lavoro.
Per quanto infatti la domanda proposta sia strumento di tutela dei diritti patrimoniali fatti valere nei confronti del datore fallito, la richiesta si fonda anche sull'interesse del lavoratore alla tutela della sua posizione nell'
impresa fallita, sia che l'attività riprenda sia a garanzia dei diritti non patrimoniali 

previdenziali connessi.

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