IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTO NOTARILE DI RETTIFICA E CONFERMA: RISPOSTA DELL'ADE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione, ai fini dell' imposta di registro , di un atto notarile di rettifica (art. 59-bis, Legge n. 89/1913) e conferma (art. 46, comma 4, D.P.R. n. 380/2001) di precedente atto nullo. In particolare, l'Istante (notaio), con riferimento ad un atto di rettifica e conferma mediante il quale vengono comunicati gli estremi del permesso di costruire riguardante un bene immobile che insiste su un terreno precedentemente trasferito, chiede se debba procedersi alla tassazione del fabbricato omesso nell'atto di trasferimento originario relativo al solo terreno. L'Agenzia, rilevando come nell'atto esaminato non viene effettuata una mera rettifica di dati catastali dell'immobile ma viene, invece, modificata una parte essenziale del contratto che, di conseguenza, acquisisce un valore economico differente, ritiene applicabile l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 20, TUR, al ''valore del bene o del diritto'' oggetto dell'atto che, trattandosi di beni immobili, si intende "il valore venale in comune commercio" (art. 51 del TUR).

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