I LIMITI DI PIGNORABILITÀ DI STIPENDI E PENSIONI: CASSAZIONE

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti - attesa la riconducibilità degli stessi all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2,36 e 38 della Costituzione (Cassazione penale, sentenza 3 agosto 2022, n. 30616).

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