PERMESSI 104: LE ORE DI ASSISTENZA NON DEVONO PER FORZA COINCIDERE CON L’ORARIO DI LAVORO

Il lavoratore era stato licenziato perché sorpreso al mare con il figlio durante le ore in cui sarebbe dovuto essere al lavoro, anziché assistere la madre invalida per la quale aveva richiesto di usufruire del permesso ai sensi della Legge 104. Tuttavia, la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025 ha confermato l'annullamento del licenziamento, già disposto dalla Corte d'Appello, per due ragioni:
•l'assenza di prova relativa all'uso improprio o fraudolento del
permesso 104, onere posto a carico del datore di lavoro che non
aveva però dimostrato che il lavoratore effettivamente non si fosse
recato dalla madre per assisterla durante le ore notturne, né aveva
provveduto a depositare gli esiti delle indagini investigative che
aveva portato avanti;
•nessuna norma impone che l'assistenza debba coincidere per forza
con l'orario di lavoro, dato che si tratta di un diritto del lavoratore
che non trova limiti a livello temporale.
Il lavoratore, dal canto suo, aveva infatti dato prova di essersi recato dalla madre durante le ore notturne, quelle per le quali era necessaria la sua assistenza. Inevitabile, quindi, la sua reintegra.

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