Fondo grandi imprese in difficoltà: Le domande dal 20 settembre

400 milioni sotto forma di finanziamenti agevolati rimborsabili in 5 anni: è quanto previsto dal Fondo grandi imprese in difficoltà del MISE. Le domande dal 20 settembre.

Con notizia pubblicata sul proprio sito il MISE informa che dal 20 settembre le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid potranno presentare richiesta per accedere al Fondo da 400 milioni di euro istituito al Ministero dello Sviluppo economico.

Il ministero ha pubblicato il decreto direttoriale (scarica qui il testo) che definisce i termini e le modalità per accedere alla misura introdotta dall’articolo 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e disciplinato dal decreto ministeriale 5 luglio 2021 (che opera ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto distato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni).

L’obiettivo è quello di sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.

Si prevede:

  • la concessione di finanziamenti agevolati 
  • che saranno rimborsabili in 5 anni, 
  • al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti 
  • e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.

Attenzione va prestata al fatto che la concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l'occupazione.

Fondo imprese in difficoltà, a chi spetta

La domanda può essere presentata da:

  • grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, 
  • con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, 
  • che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo: 

a)   versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b)   non si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014, alla data del 31 dicembre 2019; 

c)   presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell'attività, da valutare ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 del decreto; 

d)   sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; 

e)   hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;

f)    non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea; 

g)   hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; 

h)   nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

i)     i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231; 

j)     nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; 

k)   non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.

Fondo imprese in difficoltà, presenta la domanda

L’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021. 

La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è resa disponibile sul sito internet www.invitalia.it prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande. 

Il modulo di domanda, redatto in lingua italiana, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente, pena l’improcedibilità della stessa.

L’iter di presentazione della domanda di accesso al Fondo, a pena d’invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

a)   registrazione ed accesso alla procedura informatica attraverso l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

b)   inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda; 

c)   generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale; 

d)   caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente; 

e)   caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto; 

f)    invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.

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