FeNAILP Costruttori: Nuovo codice degli appalti, cosa cambia

Principi e criteri in materia di contratti pubblici contenuti nella legge delega per l'adozione del nuovo Codice degli appalti da parte del Governo.

CODICE DEGLI APPALTI ADEGUATO ALLE NORME UE

Conferita la delega (sotto allegata) al Governo per procedere all'adozione di uno o più decreti legislativi che dovranno contenere la nuova disciplina dei contratti pubblici. Normativa che necessita di essere adeguata ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale, ma soprattutto al diritto europeo.

Al Governo anche il compito di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina attualmente vigente anche per evitare le procedure d'infrazione UE e velocizzare l'esecuzione delle opere pubbliche.

Sono ben 19 i criteri e i principi direttivi che il Governo dovrà rispettare nell'attuare la delega contenuta nel testo che a breve verrà presentato per l'esame in Parlamento.

Il primo è quello di aderire alle direttive europee per assicurare la competitività dei concorrenti, riducendo le norme in materia di appalti pubblici e, se necessario, ridefinendo la normativa secondaria.

OBIETTIVO SEMPLIFICAZIONE

Occorre riqualificare le stazioni appaltanti e accorparle, riducendone il numero, riorganizzarle e incentivare la specializzazione del personale.

Semplificare anche la disciplina applicabile ai contratti d'importo sotto la soglia di rilevanza europea nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e specificità.

Semplificare le procedure necessarie agli investimenti in tecnologie verdi digitali, innovazione e ricerca per aumentare la eco sostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche e prevedere misure il cui scopo deve essere quello di garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale.

La semplificazione passa anche attraverso quella della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere e dibattito politico, soprattutto per fare in modo che le scelte tengano conto principalmente delle esigenze della comunità.

Semplificazione anche nella fase finale di approvazione dei progetti delle opere pubbliche e del sistema di riqualificazione degli operatori che devono attenersi fondamentalmente al rispetto della legalità, alla tutela del lavoro e alle regole sulla prevenzione antimafia.

Infine previsione di contratti tipo ed estensione del partenariato pubblico privato soprattutto per la finanza di progetto.

CLAUSOLE SOCIALI OPERE BENI CULTURALI

Occorre permettere alle stazioni appaltanti d'inserire nei bandi di gara relativi a interventi su beni culturali "clausole sociali" che prevedano come requisiti essenziali dell'offerta la promozione della stabilità dell'occupazione, le pari opportunità generazionali, di genere e d'inclusione per i soggetti disabili.

RIDUZIONE DELLE TEMPISTICHE

La semplificazione passa necessariamente anche attraverso la riduzione dei tempi delle procedure di gara e della stipula dei contratti, anche grazie alla digitalizzazione e all'informatizzazione delle procedure.

Necessario individuare anche i casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzare i casi in cui possono ricorrere, per aggiudicare il contratto, al solo criterio del costo o del prezzo, nel rispetto della specificità del contratto.

RAZIONALIZZAZIONE

Al Governo il compito di razionalizzare la disciplina che riguarda le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari e razionalizzare la disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali per favorire l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario.

PROCEDURA DI REDAZIONE

Nel redigere il nuovo Codice degli Appalti i nuovi decreti legislativi del Governo dovranno abrogare le disposizioni vigenti incompatibili e dettare le necessarie disposizioni di coordinamento con quelle non abrogate.

Sugli schemi dei decreti, adottati su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle infrastrutture, sono chiamati a esprimere il loro parere il Consiglio di Stato e la Conferenza Unificata entro 30 giorni, decorsi i quali si procederà comunque all'adozione degli stessi.

Se alla redazione degli schemi provvederà invece il Consiglio di Stato, sugli stessi non sarà richiesta l'acquisizione del suo parere.

Eventuali correzioni e integrazioni potranno essere apportate ai decreti legislativi entro due anni dalla data della loro entrata in vigore, nel rispetto degli stessi principi previsti per la loro emanazione.

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