FUMO PASSIVO E PATOLOGIE PREESISTENTI DEL LAVORATORE

La presenza di fattori di rischio specifici precedenti l'assunzione in servizio e l'esposizione al fumo passivo sul luogo di lavoro non sono sufficienti per escludere la responsabilità del datore di lavoro poiché l'ambiente potrebbe aver concorso a far persistere o aggravare le patologie del lavoratore. Le conseguenze dell'esposizione al fumo passivo sul luogo del lavoro sulla salute del lavoratore e i presupposti per poter ritenere responsabile il datore di lavoro, anche in ragione del suo dovere di assicurare il rispetto del divieto di fumare, sono i temi affrontati dall'ordinanza n. 21714 del 1° agosto 2024 della sezione lavoro della Corte di Cassazione. Nel caso di specie una dipendente di una Provincia aveva proposto un'azione giudiziaria per accertare la violazione dell'obbligo datoriale di garantire il rispetto del divieto di fumo nei locali in cui operava e per l'illegittima esposizione al fumo passivo. In primo grado il Tribunale aveva condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno biologico temporaneo in misura del 50% per 93 giorni, nonché del danno biologico permanente nella percentuale del 25% secondo la misura indicata dalle Tabelle di Milano, oltre al pagamento della somma di euro 1.900,00 a tiolo di spese mediche sostenute e spese di lite. In secondo grado, la Corte di appello riformò integralmente la sentenza del Tribunale rigettando la domanda della lavoratrice.

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