FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO: LA RISPOSTA DELL'ADE

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 192 del 22 luglio 2025, fornisce chiarimenti in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente derivante dall'uso promiscuo di veicoli aziendali, uniformandosi alle precisazioni fornite con la Circolare n. 10 dello scorso 3 luglio.
Nel caso esaminato dall'Agenzia, la Società istante assegna ai propri dipendenti auto aziendali in uso promiscuo, attraverso contratti di assegnazione che, talvolta, vengono formalizzati prima della consegna effettiva del veicolo, in base alle informazioni disponibili al momento dell'ordine. Nello specifico, il contratto di assegnazione risulta stipulato il 27 dicembre 2024 e la consegna del veicolo è prevista non prima del 1° luglio 2025, per espressa richiesta del cliente.
L'Amministrazione finanziaria chiarisce che la fattispecie non rientra nei casi contemplati dell'articolo 1 comma 48-bis della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che ha modificato la disciplina del calcolo del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevedendo nuove percentuali da applicare ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo
con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul ''valore normale'' al netto dell'utilizzo aziendale.
L'Agenzia, con l'occasione, ricorda che la concessione del veicolo in uso promiscuo non debba considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell'accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell'atto di assegnazione del fringe benefit sia mediante l'assegnazione del bene al dipendente.

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