Erogazione della pensione di anzianità solo in caso di cessazione effettiva del rapporto lavorativo

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'INPS, ha chiarito che la pensione di anzianità va erogata soltanto se il rapporto lavorativo è cessato prima del pensionamento anche quando è cumulabile con il lavoro: non è possibile continuare a lavorare alle dipendenze dello stesso datore alle medesime condizioni senza soluzione di continuità tra la formale cessazione e la riassunzione.

La Corte di Cassazione, sottolinea che nel caso di specie si configura una presunzione di simulazione dell'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento.

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