Erogazione della pensione di anzianità solo in caso di cessazione effettiva del rapporto lavorativo
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La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'INPS, ha chiarito che la pensione di anzianità va erogata soltanto se il rapporto lavorativo è cessato prima del pensionamento anche quando è cumulabile con il lavoro: non è possibile continuare a lavorare alle dipendenze dello stesso datore alle medesime condizioni senza soluzione di continuità tra la formale cessazione e la riassunzione.
La Corte di Cassazione, sottolinea che nel caso di specie si configura una presunzione di simulazione dell'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento.