ESENZIONE IVA CIRCOSCRITTA ALLA RACCOLTA DELLE GIOCATE
La norma agevolativa è di interpretazione restrittiva, pertanto non può essere applicata per la semplice messa a disposizione dei locali che ospitano i macchinari
È legittimo l’avviso di accertamento che assoggetta a Iva i corrispettivi non relativi alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Infatti, solo la raccolta delle giocate formalizzate nell’ambito di accordi contrattuali tra concessionario e gestore e tra concessionario ed esercente sono esenti da Iva ex articolo 10, comma 1, n. 6, decreto Iva.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 3029 del 1° febbraio 2023 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate con rinvio, a conferma dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (ordinanze nn. 16951, 16952, 16953, 16954, 16955 del 16 giugno 2021).
LA FATTISPECIE
Per meglio comprendere le ragioni della tematica è bene precisare che, nella prassi operativa, il concessionario degli apparecchi da intrattenimento stipula distinti contratti con il gestore (possessore) degli apparecchi e con l’esercente (colui che intende installarli presso i propri locali); in base agli accordi contrattuali il gestore e l’esercente ricevono un corrispettivo dal concessionario per i servizi prestati nell’ambito della raccolta delle giocate.
In particolare, si osserva che:
- il concessionario è il soggetto selezionato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) in base ad apposita procedura a evidenza pubblica, cui sono affidate le attività e le funzioni per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps
- l’esercente è il soggetto che detiene a qualunque titolo i locali presso i quali le macchine sono installate e nei quali vengono materialmente effettuate le giocate (quali, ad esempio, bar, tabacchi, edicole eccetera)
- il gestore è il soggetto che detiene a qualunque titolo degli apparecchi, al quale il concessionario affida direttamente la raccolta delle giocate e le ulteriori attività connesse (quali, ad esempio, la distribuzione degli apparecchi negli esercizi commerciali o il trasferimento di un apparecchio da un esercizio a un altro).
Sussistono, tuttavia, delle attività escluse dall’ambito della raccolta delle giocate che vengono formalizzate negli accordi contrattuali tra gestore ed esercente e sono soggette a Iva, come confermato dall’articolo 1, comma 497, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), secondo cui sono esenti da Iva solo i corrispettivi derivanti dai rapporti contrattuali tra concessionario e gestore e tra concessionario ed esercente.
Dal punto di vista della prassi amministrativa, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che le disposizioni in esame, se prevedono espressamente l’estensione del regime di esenzione Iva al rapporto concessionario-gestore, escludono i rapporti tra gestori ed esercenti, nei quali manca un rapporto contrattuale diretto tra gli stessi e il concessionario.
Con la circolare n. 21/2005, infatti, relativamente alla raccolta delle giocate tramite gli apparecchi Awp (new slot), è stato precisato che “l’ambito applicativo dell’esenzione riguarda i rapporti fra concessionario e terzi incaricati della raccolta delle giocate, cioè i rapporti che il concessionario instaura sia con l’esercente, sia con il c.d. gestore, ovvero con qualsiasi altro soggetto autorizzato dal concessionario alla raccolta delle giocate”. E ciò, sulla base della risposta all’interpello n. 112/2018, vale anche per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi Vlt (videolottery). Nello stesso senso, si segnala anche la risposta all’interpello n. 226/2019, la quale ha chiarito che, nel caso in cui la raccolta delle giocate sia fatta da un soggetto estraneo al rapporto tra concessionario e gestore, sulla base di un contratto di collaborazione tra il gestore e il terzo, i corrispettivi che il terzo fattura al gestore sono imponibili ai fini Iva, in quanto, mancando un rapporto diretto con il concessionario, si realizza una prestazione di servizi da parte del terzo in nome e per conto del gestore committente.
LA VICENDA PROCESSUALE
La vicenda riguarda un avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap, con cui l’Agenzia – relativamente all’aspetto più rilevante dei rilievi (ai fini Iva) del caso che ci occupa - ha recuperato l’omessa fatturazione di operazioni imponibili assoggettandole a Iva perché relative a prestazioni diverse rispetto a quelle di raccolta delle giocate (esenti in virtù di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, n. 6, Dpr n. 633/1972).
La Ctp accoglieva totalmente la tesi della società su tutti i rilievi, mentre i giudici della Ctr accoglievano parzialmente l’appello dell’ufficio confermando l’atto impugnato per i rilievi ai fini Ires, mentre confermavano la sentenza dei giudici di prime cure riguardo al recupero Iva.
In particolare, la Ctr riteneva che in tema di Iva, non risultasse, al contrario, allegato né dimostrato dall’ufficio “quali contratti esulerebbero dall’ambito connesso alle giocate” e, per ciò stesso, non soggetti all’esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 6, del decreto Iva.
LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
Per i giudici di legittimità, l’esenzione Iva in commento si applica anche alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni d'intrattenimento da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps, ma trattandosi di una deroga al principio generale – secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo – alla norma va data una interpretazione restrittiva e, pertanto, va esclusa l’esenzione da Iva per le operazioni aventi ad oggetto l'attività posta in essere dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella messa a disposizione dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, non intervenendo essa nella fase di raccolta delle giocate, affidata dal concessionario al gestore, nei confronti del quale l'esercente pone in essere una mera attività ausiliaria.