ENOTURISMO E OLEOTURISMO 2022: QUALE REGIME NELLA DICHIARAZIONE IVA?
ichiarazione IVA 2022 per le attività di enoturismo e oleoturismo: quali adempimenti sono necessari? Riepilogo e elenco delle attività.
La legge di bilancio 2018 (art.1 commi 502-505 L. 205/2017) ha introdotto per l'attività enoturistica la possibilità di determinare l'IVA in maniera forfettaria. La legge di bilancio 2020 (art.1 commi 513 e 514 Legge 160/2019) ha esteso analoga disciplina anche all'attività oleoturistica. Vediamo le ripercussioni nella compilazione della dichiarazione IVA 2022 riferita al periodo di imposta 2021.
ATTIVITÀ DI ENOTURISMO E DICHIARAZIONE IVA 2022
L'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili
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registrate
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soggette a registrazione nel periodo.
Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Ovviamente, resta ferma la possibilità per i contribuenti che non vogliano determinare forfetariamente l’imposta dovuta di comunicare l’apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata al rigo VO35 della dichiarazione IVA 2022. Ricordiamo che l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
ATTIVITÀ DI OLEOTURISTICA E DICHIARAZIONE IVA 2022
Come prima l'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili
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registrate
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soggette a registrazione nel periodo.
Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Ovviamente, anche in questo caso, nella dichiarazione IVA 2022 è possibile per chi effettua attività oleoturistica e, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. In questo caso deve essere compilato il rigo VO36.
ATTIVITÀ DI ENOTURISMO: QUALI SONO
Si ricorda che le linee guida e indirizzi sono stati definiti con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019) in base al quale sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo,
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le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine,
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le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
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le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
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le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi determinati requisiti.
Inoltre, il decreto fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, prevede determinati requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
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apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
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strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
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cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
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sito o pagina web aziendale;
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indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
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materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano;
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esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
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ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
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personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
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l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
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svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; dipendenti dell'azienda e collaboratori esterni.
Attività di oleoturismo: quali sono
Con il termine "oleoturismo" si intendono
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tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione,
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le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo,
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la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti,
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le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.