Detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19 – Interpello Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 618 del 20 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento, in sede dichiarativa e d'imposizione fiscale, da applicare in relazione ad alcuni contributi/indennità COVID-19, erogati a livello statale e regionale nel corso della pandemia.

In particolare, il caso riguarda una ditta individuale che, nel 2020, ha beneficiato dei seguenti “aiuti”:

-  contributo a fondo perduto dell’Agenzia entrate (articolo 25 del decreto “Rilancio”);

-  bonus Inps (articolo 28 del decreto “Cura Italia);

-  contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le micro-piccole-medie imprese nelle operazioni finanziarie connesse a esigenze di liquidità;

-  contributo a fondo perduto per lo sviluppo della piattaforma e-commerce, erogato dall’unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

-  bonus canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articoli 27 e 28 del decreto “Rilancio”);

-  credito d'imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici (articolo 22 del Dl n.124/2019).

Con riferimento al trattamento impositivo, l’Agenzia delle Entrate preliminarmente, evidenzia che per il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, il comma 7, espressamente, dispone “Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. Analoga disposizione di non concorrenza alla base imponibile è prevista per il bonus affitti, al comma 6 dell’articolo 28 del Dl “Rilancio”, e per le commissioni Pos, al comma 4 dell'articolo 22 del decreto legge n. 124/2019. Per i citati aiuti, dunque, l’Agenzia non evidenzia alcun dubbio interpretativo circa la non imposizione fiscale.

Tanto premesso, l’Agenzia richiama il principio generale secondo cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires e del valore della produzione ai fini Irap tutti i contributi per i quali la disciplina non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Tale principio generale deve essere letto contestualmente all’articolo 10-bis del decreto “Ristori”, che dispone la non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati:

a) in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica, anche se diversi da 

    quelli esistenti prima della pandemia;

b) da chiunque erogati;

c) spettanti agli esercenti impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi;

d) indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli indennizzi di qualsiasi natura erogati, che soddisfino contestualmente i sopradetti requisiti, rientrano nell’ambito applicativo della disposizione del decreto “Ristori”.

Con riguardo all’indicazione dei suddetti aiuti nei modelli dichiarativi, l’Agenzia chiarisce che in dichiarazione vanno indicate le agevolazioni per cui sono previsti specifici codici aiuto. In particolare, la "Tabella codici aiuti di Stato", in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, ricomprende espressamente:

- «Codice 20 - Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" Art. 25, D.L. n. 34/2020;

- Codice 60 - Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;

- Codice 58 - Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 124/2019»

Secondo l’Agenzia non sussiste alcun dubbio interpretativo riguardo a tali misure.

In relazione ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, nelle FAQ è stato chiarito che non è richiesta l’indicazione dell’importo dell’aiuto.

Quanto agli ulteriori sussidi menzionati nell’istanza (es. contributi erogati dalla Regione), l’Agenzia ricorda che l’articolo 1-bis del DL n. 73/2021 ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del DL 137/2020, il quale prevedeva che la detassazione di cui al comma 1 fosse subordinata al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

La risposta di interpello, riprendendo quanto già precisato dall’avvertenza 27 luglio 2021, precisa che “[...] I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché  i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che sono gli Enti che erogano le prestazioni a dover stabilire se siano o meno in possesso delle informazioni necessarie per l’indicazione nel novero degli aiuti di Stato o degli aiuti de minimis.

Con la circolare n. 9/E del 2016, infatti, assumendo a riferimento la relazione illustrativa al decreto delegato n. 156 del 2015 è stata evidenziata la volontà del legislatore di escludere dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla loro natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate dalla necessità di espletare attività (di carattere non fiscale) di competenza di altre amministrazioni, diversi dall'Agenzia delle Entrate.

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