DIVIETO DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

   Con Sentenza 15 settembre 2023, n. 7060, il Tribunale di Milano ha ribadito che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimpienti non est adimplendum", la so spensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede.

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