DISCIPLINA PREVIDENZIALE DEI CONTENT CREATOR: CIRCOLARE INPS

Con Circolare 19 febbraio 2025, n. 44, l'INPS ha illustrato la disciplina previdenziale da applicarsi ai soggetti che esercitano attività di creazione contenuti digitali (c.d. "content creator"), quali, ad esempio, influencer, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc., che dal 1° gennaio 2025 sono classificati con codice ATECO 73.11.03.
Dopo aver inquadrato la figura del content creator, l'INPS chiarisce che la gestione previdenziale di riferimento per le figure professionali in commento viene individuata in base ad alcune variabili, in assenza di specifiche disposizioni normative. In particolare, laddove l'attività economica posta in essere:
• venga svolta in forma di impresa, con iscrizione alla CCIAA e
attribuzione del corrispondente codice ATECO, vi è l'obbligo di
iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività
commerciali;
• assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un
lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con
prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori
dell'esercizio di un'attività di impresa, vi è l'obbligo di iscrizione
alla Gestione separata;
• presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche,
culturali e di intrattenimento, al verificarsi ei presupposti previsti
dalla legge, sorge l'obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i
Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). In tal caso, se lo schema
contrattuale adottato comporti il coinvolgimento di ulteriori
soggetti, come ad esempio i media agency/talent il soggetto
tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi
rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il
rapporto di lavoro.