DIRITTO DI CRITICA E TUTELA PER IL RAPPRESENTANTE SINDACALE E IL RLS

L'esercizio del diritto di critica, anche aspra, da parte del rappresentante sindacale nei confronti del datore di lavoro incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza di tutela della persona umana. Solo ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 23850/2024. Infatti, il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, ma, in relazione all'attività di sindacalista, si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché tale attività, ex art. 39 della Costituzione, non può essere subordinata alla volontà del datore di lavoro in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori. Inoltre, la Corte precisa che il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) rientra nell'area dei soggetti tutelati come i lavoratori sindacalisti quali portatori di interessi collettivi.

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