DETRAZIONE PER RECUPERO EDILIZIO: LA DETENZIONE SI DIMOSTRA ANCHE CON TITOLI DIVERSI

Con Risposta ad Interpello 13 maggio 2024 n. 102, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR, nonché del c.d. "bonus mobili" ex art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, da parte di un militare che detiene l'immobile sulla base di un'assegnazione a titolo gratuito tramite determina del Comandante di Legione. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che la detenzione dell'immobile deve risultare da un atto regolarmente registrato e Sussistente al momento di sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, quali un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato registrato. Applicando per analogia i chiari menti resi con riguardo al superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020), l'Agenzia ha tuttavia chiarito che detta condizione è soddisfatta anche nel caso in cui i contribuenti dispongano dell'immobile in base ad un titolo diverso, purché idoneo ad assicurare la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un atto con data certa. Nel caso di specie, quindi, la "determina sottoscritta dal Comandante" costituisce titolo adeguato, permettendo al contribuente di beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del "bonus mobili".