Coordinatore sicurezza: No obbligo di controllo di tutte le singole attività
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Assolto il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori dalla responsabilità per la morte di un operaio incauto.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 699 del 13 gennaio 2020, con la quale la Suprema Corte ha sottolineato che il coordinatore della sicurezza non è obbligato a controllare tutte le singole attività lavorative. Costui, infatti, svolge una funzione di autonoma vigilanza sulle lavorazioni in generale, non invece di controllo delle attività lavorative singolarmente prese.