Contratto di agenzia: La pretesa della lavoratrice di regolarizzare il rapporto di lavoro non legittima il recesso

La minaccia di far valere un diritto costituisce causa di annullamento del contratto esclusivamente qualora sia diretta ad ottenere un risultato iniquo ed abnorme, diverso dal risultato conseguibile per mezzo dell'esercizio del diritto stesso, o nell'ipotesi nella quale la minaccia abbia effettiva funzione intimidatoria della condotta, volta a condizionare la volontà dell'altro contraente.

È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3917 con la quale ha accolto il ricorso di una lavoratrice con contratto di agenzia che sosteneva che il recesso intimatogli dal committente del rapporto di agenzia fosse privo di giusta causa, in quanto conseguente alla propria pretesa di essere regolarizzata e remunerata per il lavoro di tipo subordinato che aveva svolto per la società in aggiunta a quello di agenzia.

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