Chiariti i limiti del bonus aggregazioni 2021

L'Agenzia delle Entrate, con l'ausilio del MEF, ha fornito chiarimenti in merito alla trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate (DTA) a seguito di operazioni di aggregazione societaria.

In particolare, l'Agenzia specifica che il bonus, disciplinato dall'articolo 1, commi da 233 a 243, Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ai sensi del comma 240, si applica:

  • una sola volta per ciascun beneficiario;
  • a prescindere dal numero di operazioni societarie poste in essere dai soggetti indicati al comma 233 nel periodo di riferimento.

L'Agenzia dirime i dubbi interpretativi nel senso che, anche in caso di distinte operazioni di aggregazione societaria compiute nel periodo di riferimento, il bonus si deve quantificare considerando tali operazioni come un'operazione di aggregazione unitaria.

In ogni caso, ai fini della determinazione delle DTA trasformabili, se in un'operazione l'attivo di un soggetto ha concorso a determinare l'ammontare di tali DTA, lo stesso attivo non potrà più essere considerato in un'operazione successiva.

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