CREDITI DI LAVORO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26246 del 6 settembre, ha ampliato i termini di esigibilità dei crediti di lavoro.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oggetto di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, dopo le modifiche a seguito della Legge Fornero e con il regime introdotto dal D.Lgs n. 23/2015, non è più applicabile un regime di stabilità.
Pertanto, il 
termine di prescrizione di tutti i diritti non ancora prescritti quando è entrata in vigore la Legge Fornero (ovvero il 18 luglio 2012), decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

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