CONGEDI PARENTALI E MATERNITÀ: COSA CAMBIA
L'attuazione delle direttive 2019/1152 e 2019/1158 vuole assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea e l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori.
ATTUAZIONE DIRETTIVE UE LAVORO E VITA FAMILIARE
Novità in arrivo in materia di lavoro con l'approvazione definitiva in data 22 giugno 2022 da parte del Consiglio dei Ministri di due schemi di Decreti legislativi. Uno mira ad assicurare "condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea" in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152; il secondo è invece dedicato all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158.
CONDIZIONI DI LAVORO PIÙ TRASPARENTI
Il decreto legislativo che attua la direttiva dell'unione europea 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e sulla relativa tutela.
Trattasi in realtà di un obbligo già previsto dal decreto legislativo n. 152/1997 che ora però, grazie al nuovo decreto legislativo, verrà aggiornato e adeguato alla normativa europea.
Passando al contenuto del decreto, lo stesso introduce tutele minime ulteriori rispetto a quelle già esistenti. L'obiettivo è di garantire anche ai lavoratori, con contratti non standard, di poter avere formule contrattuali più prevedibili e informazioni più trasparenti sulle condizioni.
Il datore di lavoro infatti avrà obblighi informativi anche in relazione a quei lavoratori assunti con contratti atipici. Pensiamo ai rapporti di collaborazione continuativa organizzati dal committente con piattaforma, ai contratti di prestazione occasionale o ai co.co.co. Il decreto non si applica ai rapporti di lavoro autonomo ma solo non integrati in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il decreto fissa criteri di trasparenza per garantire ai lavoratori informazioni più complete sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro. Essi hanno il diritto di avere in forma scritta tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro da parte del datore e questo deve accadere fin dall'inizio del rapporto.
Il lavoratore ha altresì diritto di ricevere informazioni sulle modalità di esecuzione della prestazione, anche quando organizzate con sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Al lavoratore deve essere altresì garantito un periodo ragionevole di prova e gli deve essere data la possibilità di svolgere un impiego parallelo.
Per quanto riguarda infine la tutela dei lavoratori in caso di violazione dei diritti, gli stessi devono poter accedere a sistemi di risoluzione delle controversie efficaci e imparziali, anche una volta concluso il rapporto di lavoro in caso di licenziamento per presunta violazione dei diritti del lavoratore.
Al dipendente spetta un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa e il datore deve adeguatamente motivare il licenziamento soprattutto se per il dipendente la misura è illegittima.
CONCILIAZIONE TRA ATTIVITÀ LAVORATIVA E VITA PRIVATA
Il secondo decreto legislativo attua la direttiva Unione europea 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Le norme puntano a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
La durata del congedo parentale spettante al genitore solo sale da dieci a 11 mesi. Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo di sei mesi. C'è poi un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, con un'indennità del 30% della retribuzione. L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%.
Aumenta anche l'età dei bambini per i quali i genitori, anche affidatari o adottivi, possono chiedere i congedi è aumentata. Passa dai sei ai 12 anni. Infine, esteso il diritto all'indennità di maternità alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
Nel riconoscere lo smart working il datore deve dare priorità alle seguenti categorie di lavoratori:
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genitori di figli di età fino a 12 anni e senza limite alcuno di età se il figlio è disabile;
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caregivers.
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Il dipendente in smart working non può inoltre subire sanzioni, subire demansionamenti, trasferimenti o licenziamenti. Qualora il datore, in violazione di detti divieti, decida di adottare una delle predette misure, la stessa sarà considerata discriminatoria o ritorsiva e quindi assolutamente nulla.