COMUNICAZIONE BONUS TRASPORTI: A PENSARCI,

L’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO Il consorzio che vende i biglietti non ha i requisiti soggettivi per effettuare la trasmissione dei dati; per ora, niente invio in caso di mobility societari. Le Entrate risolvono i quesiti più frequenti sottoposti dagli interessati Due nuove faq, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, chiariscono altrettanti dubbi sulle modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte dei gestori del servizio, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e del bonus trasporti. CONSORZIO O NO, IL RESPONSABILE DELL’INVIO È IL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO Il primo dubbio riguarda il caso in cui le aziende di trasporto costituiscano un consorzio per la rivendita degli abbonamenti. L’indecisione degli istanti è su chi debba farsi carico della trasmissione dei dati: il consorzio o le aziende che si occupano del trasporto? A risolvere il quesito, il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 4 ottobre che individua, quali soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sostenute dai passeggeri, esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio pubblico: appare chiaro, quindi, che tra questi non possano rientrare i consorzi incaricati soltanto della vendita dei titoli di viaggio, perché non in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in quanto non affidatari del trasporto. Se l’ente pubblico o il soggetto priva to affidatario del servizio, continua il chiarimento, acquisisce nel proprio  database i dati sugli abbonamenti venduti tramite consorzio, compresa l’informazione relativa alla tracciabilità del pagamento, provvede a effettuarne la comunicazione all’Agenzia delle entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. IN FASE SPERIMENTALE, NIENTE COMUNICAZIONE PER GLI ABBONAMENTI NOMINATIVI DI MOBILITY SOCIETARI Un altro quesito riguarda la comunicazione dei dati relativi agli abbonamenti nominativi al servizio di trasporto pubblico acquistati dal datore di lavoro per i propri dipendenti (mobility societari). Fino a quando l’adempimento sarà di carattere facoltativo, risponde l’Agenzia, la comunicazione non è necessaria, considerato che l’azienda di trasporto pubblico locale potrebbe non avere a disposizione i dati informativi relativi all’importo dell’abbonamento effettivamente detraibile in base alla norma del Tuir, l’articolo 15, comma 1, lettera i-decies, che disciplina l’agevolazione, ossia la somma trattenuta al dipendente nell’anno dal datore di lavoro, che ha acquistato l’abbonamento.

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