COMPETENZA SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRANSAZIONE FISCALE: PROVVEDIMENTO

L'Agenzia delle Entrate ha disposto che, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 63 CCII, l'adesione alla proposta viene espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, previo parere conforme dell'Ufficio Crisi di impresa, istituito nell'ambito della Divisione Contribuenti con atto del Direttore dell'Agenzia 8 agosto 2024, n. 330807. In particolare, a parziale modifica delle Disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all'art. 63 CCII nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, emanate con atto del Direttore dell'Agenzia 29 gennaio 2024, n. 21447, il presente provvedimento individua l'Ufficio della struttura centrale competente ad esprimere il suddetto parere conforme previsto dall'art. 63, comma 2, CCII.

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