COMPENSAZIONE CREDITO IVA E SOCIETÀ NON OPERATIVE: INTERPELLO

Con Risposta ad Interpello 17 gennaio 2024, n. 10 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti circa il caso di utilizzo in compensazione   del  credito  IVA  per le  società non  "operative" di cui all'art. 30, Legge n. 724/1994. Nello specifico, l'Agenzia richiamando l'art. 30, comma 4, Legge n. 724/1994, afferma che il mancato superamento  del "test di operatività" comporta  l'indisponibilità  dell'eccedenza di credito  IVA  risultante dalla Dichiarazione annuale, che non può essere chiesto a rimborso, utilizzato in compensazione  "orizzontale" e  ceduto  ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, D.L. n. 70/1988. Inoltre, tale credito non può essere riportato a scomputo dell'IVA a debito  relativa ai periodi d'imposta succes sivi  (perdita definitiva del credito) qualora il contribuente: sia risultato non operativo per tre periodi d'imposta consecutivi; non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nei tre periodi d'imposta consecutivi. Nel caso di specie, la società risultata non operativa per il 2009 e 2010 aveva erroneamente ottenuto il rimborso IVA per l'anno 2009; la stessa società ha quindi restituito il credito in forma rateale. Nel terzo anno del triennio (il 2012) la società è stato operativa ricorrendo la causa di esclusione di congruità e coerenza agli studi di settore, il che comporta il  venir meno  dei presupposti per la  perdita definitiva del credito IVA maturato. Pertanto, limitatamente alle  somme rateali effettivamente pagate  ogni anno, si può procedere all'indicazione nel  rigo VL40,  Dichiarazione IVA annuale, della quota di credito IVA "ripristinata", che confluirà nel rigo VX, così da chiederne il rimborso, ovvero destinarlo in detrazione e/o compensazione.

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