CESSIONE DI PRODOTTI AURIFERI SEMILAVORATI E APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE: ANALISI NORMATIVA

Con Risposta a Interpello di consulenza giuridica 22 settembre 2025, n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del regime dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) di cui all'art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati, come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, D.P.R. n. 150/2002.
Nello specifico, l'Associazione istante chiede di sapere se possano essere qualificati come "semilavorati" ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, anche quei prodotti finiti (come mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, maglie varie, castoni, ecc.) destinati a successivi interventi di assemblaggio e/o incastonatura, e quindi assoggettabili al regime dell'inversione contabile.
L'Agenzia delle Entrate, richiamando propri documenti di prassi, ha chiarito che, per le loro caratteristiche intrinseche, tali beni sono destinati esclusivamente all'assemblaggio e alla montatura, procedimenti distinti dalla vera e propria trasformazione o lavorazione del prodotto originario.
Pertanto, in conformità ai chiarimenti già resi, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito che per l'acquisto e le importazioni dei manufatti oggetto della presente consulenza giuridica non può trovare applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972.

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