CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO A PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

Con Risposta ad Interpello 7 marzo 2025, n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dal debitore in favore della società cessionaria acquirente di crediti professionali privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2, Codice civile.
In particolare, sulla base del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, TUIR e dell'art. 25, comma 1, D.P.R. 600/1973, a loro volta integrati dall'art. 53, TUIR e dalla Circolare n. 203/1994, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:
• il pagamento effettuato dalla società cessionaria al professionista
cedente, al fine di surrogarsi nella posizione creditoria, costituisce reddito di lavoro autonomo; di conseguenza, la società cessionaria, in qualità di sostituto d'imposta, deve operare la ritenuta d'acconto del 20% al momento del pagamento delle somme effettivamente corrisposte al professionista cedente;
• la somma versata dal debitore (professionista) alla società cessionaria non costituisce reddito di lavoro autonomo, rientrando invece nell'ambito dell'attività d'impresa della società cessionaria. Pertanto, in tale ipotesi, tali somme non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'art. 25, D.P.R. n. 600/1973.
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