CARTELLE DI PAGAMENTO: NOTIFICHE TRAMITE RACCOMANDATA, LA CASSAZIONE CHIARISCE LE REGOLE
Con l’Ordinanza n. 398 dell’8 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle cartelle esattoriali notificate tramite raccomandata, chiarendo in modo definitivo come i contribuenti debbano considerare ricevuti tali atti. La pronuncia riguarda nello specifico il pagamento del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, ma stabilisce un principio generale applicabile a tutte le notifiche simili.
Secondo la Suprema Corte, la semplice consegna del plico al domicilio indicato nell’avviso di ricevimento produce una presunzione legale di conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Questo principio, previsto dall’articolo 1335 del Codice Civile e rafforzato dal concetto giuridico della “vicinanza della prova”, attribuisce all’avviso di ricevimento valore probatorio pieno: il contribuente è considerato formalmente informato del contenuto della cartella.
Tuttavia, la Cassazione precisa anche i limiti di questa presunzione. Il destinatario può contestare la notifica solo se dimostra che il plico era vuoto o conteneva un documento diverso da quello spedito. In altre parole, l’onere della prova ricade sul contribuente solo quando l’ente notificante ha inviato un documento chiaramente identificabile, supportato dai dati contenuti negli atti depositati, almeno in copia.
La decisione rafforza la certezza legale delle notifiche tramite raccomandata, uno strumento ormai consolidato per le comunicazioni fiscali, e sottolinea l’importanza per i contribuenti di conservare con attenzione avvisi e ricevute.
In pratica, chi riceve una raccomandata contenente una cartella di pagamento deve considerarla ufficialmente notificata, a meno di dimostrare in modo chiaro e documentato il contrario.
Con questa ordinanza, la Cassazione stabilisce un punto fermo nelle controversie fiscali legate alla notifica degli atti, offrendo maggiore sicurezza agli enti ma anche ai cittadini, chiarendo quando e come la legge presume la conoscenza di un documento.