BONUS EDILIZI CD. "MINORI": È AGEVOLABILE ANCHE L'IVA INDETRAIBILE
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile a fini della determinazione dei bonus edilizi cd. "minori", nonché del relativo credito d'imposta da cedere a terzi. In via preliminare, l'Agenzia precisa che non è possibile estendere l'applicazione dell'art. 119, comma 9-ter, D.L. n. 34/2020 (che dispone l'inclusione dell'IVA indetraibile fra le spese agevolabili) anche ai bonus edilizi "minori": tale disposizione, come esplicitamente indicato nella Circolare n. 23/2022, è infatti applicabile
esclusivamente agli interventi agevolabili con il superbonus.
Ciò premesso, con riguardo agli interventi diversi dal superbonus (nel caso di specie ecobonus con aliquota ordinaria e bonus facciate), nonostante esulino dalla fattispecie sopra richiamata, è comunque corretto considerare agevolabile l'IVA oggettivamente indetraibile (anche a seguito di opzione per la separazione dell'attività) in quanto per il reddito d'impresa, alla luce di quanto disposto dall'art.110, comma 1, lett. b), TUIR, tale importo si considera una componente di costo da conteggiare sia ai fini delle detrazioni spettanti, sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi.