BLOCCO STIPENDI CON CARTELLE OLTRE € 5.000

L'art. 1, commi 84 e 85, Legge di Bilancio 2025, introducendo il nuovo comma 1-bis all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, dal 1° gennaio 2026, dispone il blocco del pagamento da parte degli enti pubblici delle somme di importo superiore a € 2.500,00 dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, in presenza di iscrizioni a ruolo di ammontare complessivo pari o superiore a € 5.000,00.
In particolare, il sopra citato nuovo comma 1-bis, art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, recita:
“Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento , le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro ; in t al caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano la sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”.
Secondo quanto disposto dal comma 1, art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, a decorrere dal 29 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40) le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000,00, sono tenute a:
• verificare se nei confronti del beneficiario risultano somme
iscritte a ruolo per un ammontare complessivo pari almeno a €
5.000,00 e
• in caso affermativo, non effettuare il pagamento delle suddette
somme, segnalando la circostanza all'Agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di r
riscossione delle somme dovute.
In base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, tale obbligo di verifica della sussistenza di eventuali somme iscritte a ruolo nei confronti del beneficiario scatta in capo all'ente pubblico anche nel caso di somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a € 2.500,00.
Resta fermo che, anche in questa nuova ipotesi, il blocco opera
esclusivamente nel caso in cui risultino somme iscritte a ruolo nei confronti del beneficiario di importo complessivo superiore o pari a 5.000,00. La norma infatti dispone che gli enti pubblici sono tenuti a verificare l'eventuale sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00.
Ai sensi del comma 85, art. 1, Legge di Bilancio 2025, la nuova disposizione in commento si applica con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.

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