BASTA IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DEL DATORE PERCHÉ SI APPLICHI L’INTERO CONTRATTO INTEGRATIVO
Con l'Ordinanza n. 935/2022, la Corte di Cassazione ha statuito che la disdetta all'iscrizione ad una associazione di categoria non integra la disapplicazione del contratto integrativo qualora l'azienda continui a pagarne ai dipendenti alcune voci.
Gli ermellini hanno, infatti, chiarito che è sufficiente il comportamento concludente del datore di lavoro per ritenere ancora applicabile l'intero contratto. Viene quindi respinto il ricorso della società, condannata a pagare la parte variabile del premio di partecipazione al lavoratore.