BANCOMAT, PRELIEVO ILLECITO: LA BANCA DEVE PROVARE LA NEGLIGENZA DEL CLIENTE.
In caso di furto del bancomat e di conseguente prelievo illecito, puoi ottenere il rimborso da parte della banca se questa non dimostra che il furto della tessera e del PIN è dovuto a dolo o colpa grave da parte del cliente.
FURTO BANCOMAT E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
Una sentenza del Giudice di Pace di Ferentino conferma l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di furto del bancomat e conseguente prelievo illecito di somme dal conto del titolare, la banca deve rimborsare il cliente se non dimostra che il prelievo sia dovuto a colpa grave di quest'ultimo.
Con tale provvedimento, il giudice di pace dott. A. Vellucci ha condannato l'ente finanziario al rimborso della somma illecitamente prelevata e delle spese di giudizio a favore del proprio cliente che aveva subito il furto della carta di debito. Copia della sentenza è disponibile in calce al presente articolo.
RIMBORSO PRELIEVO ILLECITO PER FURTO BANCOMAT
La vicenda trae origine dal furto di un bancomat occorso a danno di un cliente titolare di un conto corrente presso l'ente Poste Italiane.
Il titolare del conto sporgeva immediatamente denuncia del furto della tessera presso le competenti autorità. Nel corso delle conseguenti indagini, emergeva che le telecamere di sorveglianza della filiale presso cui risultavano essere state prelevate le somme non avevano rilevato alcun accesso fisico allo sportello bancomat.
La circostanza veniva considerata rilevante dal giudicante, che ne deduceva che il codice di accesso alla card fosse stato in realtà acquisito grazie ad una falla nel sistema informatico di Poste Italiane spa.
Più in generale, il giudice riteneva responsabile la convenuta Posta Italiane in ordine al prelievo effettuato sul conto corrente dell'attore, poiché la stessa non aveva adottato le misure idonee di sicurezza, e inoltre non era riuscita a dimostrare la riconducibilità del prelievo alla volontà dell'attore né a provare la negligente custodia sia della carta, sia del pin, da parte di quest'ultimo.
A norma del d. lgs. n. 11/2010, la banca deve infatti fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente. In base a tale decreto, grava sull'ente finanziatore l'onere di dimostrare che l'operazione posta in essere illecitamente dal terzo sia stata effettuata correttamente e che non v'è stata anomalia addebitabile alla banca che abbia consentito l'operazione fraudolenta.
PRELIEVO ILLECITO SUL BANCOMAT, ONERE DELLA PROVA È DELLA BANCA
A supporto della tesi sostenuta, il giudice di pace riconduceva la propria decisione a corposa giurisprudenza, di merito e di legittimità, che in simili casi ha costantemente ricondotto la responsabilità dell'accaduto in capo all'ente bancario/postale, quando questo non riesca a dimostrare la negligenza o colpa grave del cliente nella custodia del bancomat e del codice segreto di accesso.
In particolare, veniva citata la sentenza Cass. n. 9721/20 del 26 maggio 2020, in base alla quale non spetta al cliente dimostrare l'onere di avere la diligente custodia del bancomat, perché, in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento la possibilità di una utilizzazione dei codice di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile a dolo o a grave negligenza del titolare.