Attenzione all’ingiunzione fiscale degli enti locali come difendersi

Molte volte per il timore di immediate rappresaglie e pignoramenti da parte degli Enti Pubblici, corriamo a pagare. Quindi, di fronte ad un atto ingiuntivo, pur di non essere aggrediti, pensiamo sia meglio soggiacere alla pretesa. Tuttavia, la strada più adeguata non è sempre questa.

Sì, perché ci sono dei casi in cui cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento e ingiunzioni fiscali sono affette da nullità. Quindi, apriamo gli occhi e difendiamoci quando è nulla l’ingiunzione fiscale degli Enti Locali. Infatti, conoscendo almeno per sommi capi quali sono i vizi che i predetti atti possono contenere, possiamo decidere di non pagare e rivolgerci ad un avvocato per proporre ricorso. In quest’articolo tratteremo nello specifico, quali sono i casi di nullità dell’ingiunzione fiscale degli Enti Locali.

COS’È L’INGIUNZIONE FISCALE

L’ingiunzione fiscale è un’ingiunzione di pagamento fatta dai Comuni per recuperare somme dovute per multe e tributi.

Essa può presentare, principalmente, quattro motivi di nullità:

a) mancato invio, nei 120 giorni precedenti, del dettaglio degli importi iscritti a ruolo;

b) mancato rispetto del termine di decadenza;

c) illegittima maggiorazione semestrale del 10% della contravvenzione;

d) mancata allegazione del verbale.

APRIAMO GLI OCCHI E DIFENDIAMOCI QUANDO È NULLA L’INGIUNZIONE FISCALE DEGLI ENTI LOCALI

Il primo vizio ricorre per tutte le riscossioni successive al primo gennaio 2013, che abbiano per oggetto debiti non superiori a 1.000 euro.

In tal caso, la notifica dell’ingiunzione deve essere preceduta, almeno 120 giorni prima, da una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. In caso contrario, l’ingiunzione è nulla.

Quindi, il dettaglio del debito deve necessariamente precedere l’ingiunzione e non può essere notificato unitamente ad essa.

Riguardo al mancato rispetto del termine di decadenza, interviene la legge. Essa stabilisce che il Comune deve notificare il titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Decorso questo termine, l’ingiunzione è nulla.

GLI ALTRI VIZI DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Altro vizio consiste nell’illecita maggiorazione del 10%. Questa maggiorazione, infatti, è illegittima quando il Comune utilizza lo strumento dell’ingiunzione fiscale.

Infine, tra i vizi più ricorrenti di questo tipo di ingiunzione, abbiamo la nullità per difetto di motivazione. Questo scatta tutte le volte in cui il verbale posto alla base dell’ingiunzione non risulti allegato ma solo richiamato. Ne deriva che ciò pregiudica il diritto di difesa del contribuente.

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