AUTO AZIENDALI E FRINGE BENEFIT, LE REGOLE DEL REGIME TRANSITORIO: INTERPELLO

Con Risposta ad Interpello 22 luglio 2025, n. 192, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai fini della tassazione dei fringe benefit derivanti dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di veicoli aziendali, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024) e della relativa disciplina transitoria (comma 48-bis).
In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, ai fini dell'applicazione del regime transitorio, rileva la data di effettiva consegna del veicolo, non quella di stipula del contratto.
Nel caso di specie, considerato che il contratto è stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2024, ma la consegna è avvenuta dopo il 30 giugno 2025, non si applica il regime agevolato previgente, ma il criterio ordinario del “valore Normale” previsto dall’art.51, comma3. TUIR.
Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, che sottolinea come la concessione in uso promiscuo si perfezioni solo con la materiale assegnazione del veicolo al dipendente.
Pertanto, per rientrare nella disciplina transitoria, è necessario che il veicolo:
-sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2024;
-sia stato consegnato al dipendente entro il 30 giugno 2025.