ATTEGGIAMENTI DENIGRATORI VERSO COLLEGHI E ALUNNI LEGITTIMANO IL LICENZIAMENTO DEL DOCENTE

Adita la Corte di Cassazione per l'impugnativa di licenziamento disciplinare promossa nei confronti di un docente per reiterate condotte di carattere aggressivo, denigratorio e offensivo rivolte nei confronti dei colleghi e degli alunni oltreché per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dai superiori, l'istante lamenta la mancanza di gravità per le fattispecie contestate di cui al D.Lgs 297/94 tale da legittimare il licenziamento, in luogo a una sanzione meno gravosa quale la censura. La Suprema Corte, tuttavia, con Sentenza n. 11634 del 14 giugno 2024rigetta il ricorso dell'insegnante, confermando l'insindacabilità della valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale ravvisava profili di gravità nella cattiva condotta posta in essere dal docente, tale da ledere il rapporto fiduciario intercorrente fra datore di lavoro e dipendente, tenuto conto in particolare dell'entità della violazione commessa. Inoltre la reiterata disubbidienza alle direttive impartite dai superiori è da considerarsi una grave violazione del codice di comportamento, tale da configurare la fattispecie di cui all'art. 55 quater comma 1 lett. e) e f-bis) del D.Lgs. n. 165/2001.