ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE DI INDENNITÀ NON CORRISPOSTA
Con Ordinanza 10950/2023, la Corte di Cassazione si interroga sulla possibilità di assoggettare a contribuzione un'indennità anche qualora questa non sia stata effettivamente corrisposta.
A tale scopo si rammenta come dal punto di vista contributivo sia la legge, non la contrattazione collettiva, a stabilire quale e quanta parte della contribuzione costituisca l'imponibile contributivo. In particolare, la Corte fa riferimento all'art. 12 della L. 153/1969, sottolineando come la giurisprudenza sia monoliticamente concorde nell'interpretare questa norma nel senso che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, debba essere posta la retribuzione dovuta per legge ovvero per contratto individuale o collettivo e non quella effettivamente corrisposta.
In questo senso, per capire se l'indennità sia o meno soggetta a contribuzione sarà necessario verificare, interpretando il contratto, se la retribuzione dovuta includa o meno l'indennità, determinando in tal modo il “dovuto” spettante al lavoratore, ossia l'imponibile contributivo.
Resta ferma, in ogni caso, la regola sul minimale contributivo, per cui la retribuzione valida a fini contributivi non può essere inferiore ad un determinato importo che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva.