ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO: AMPLIATA LA PLATEA DEGLI STRANIERI BENEFICIARI
L'INPS, amplia l'elenco dei titoli di soggiorno che danno diritto all'assegnounico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs n. 230/2021, includendo i seguenti permessi:
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lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21,22 del D.Lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9,13,14 del DPR n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
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lavoro stagionale (art. 24 del D.Lgs n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
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assistenza minori (art. 31, comma 3, del TU, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
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protezione speciale (come modificato da ultimo dal DL n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
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casi speciali (artt. 18 e 18 bis del TU rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).
Sono invece esclusi dalla platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
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attesa occupazione (art. 22 del D.Lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 DPR n. 394/1999 e successive modificazioni);
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tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D.Lgs n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi 5 e 6, del DPR n. 394/1999 e successive modificazioni);
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studio (art. 39 D.Lgs n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44-bis, 45 e 46 DPR n. 394/1999 e successive modificazioni);
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studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44-bis e 45 DPR n. 394/1999 e successive modificazioni);
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residenza elettiva (art. 11 DPR n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
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visite, affari, turismo.