APERTURA PARTITA IVA CON EFFETTO RETROATTIVO E RIMBORSO DELL'ECCEDENZA: INTERPELLO

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle procedure attuabili al fine di ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto in caso di apertura di partita IVA, con effetto retroattivo, da parte di un soggetto non residente in possesso del solo codice fiscale. Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che: non è possibile ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA in caso di violazione dei termini di presentazione della domanda di cui alla Direttiva 2008/9/CE, ossia: il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, per i rimborsi trimestrali; il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali; risulta altresì preclusa la possibilità di esperire il rimedio del "rimborso anomalo" mediante le modalità illustrate dalle Circolari nn. 34/ 2012 e 21/2013. L'Agenzia infine evidenzia che l'attribuzione, con effetto retroattivo, della partita IVA italiana è possibile solo se effettuata entro un termine ragionevole dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto (si tenga presente che l'Istante riteneva di poter ottenere il rimborso dell'IVA versata negli anni 2017, 2018 e 2019)