ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLE CONDIZIONI DI LAVORO STRESSOGENE
Deve essere cassata con rinvio la sentenza d'appello che conferma il rigetto della domanda proposta dal dipendente per ottenere il risarcimento del danno per le vessazioni datoriali subite sul rilievo che le difficoltà relazionali siano imputabili anche a detto lavoratore, senza considerare che l'«ambiente lavorativo stressogeno» è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie pur se non necessariamente viene accertato l'intento persecutorio che unifica tutte le condotte denunciate. Infatti, la tutela del diritto fondamentale del lavoratore si trova nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'articolo 2087 del codice civile. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15957 del 7 giugno 2024.