AMMORTIZZATORI SOCIALI: L'INPS CHIARISCE GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

L'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'istruttoria della cassa integrazione ordinaria, del FIS e dei Fondi solidarietà di cui all'articolo 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, tramite il Messaggio n. 980 del 9 marzo 2023.

Più precisamente, l'Istituto chiarisce, tenendo conto anche dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ciò che concerne la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e consultazione sindacale a carico dei datori di lavoro nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 14 del predetto Decreto.

Oltre a riepilogare quanto già chiarito in precedenti Messaggi, precisa che l'obbligo di comunicazione e prova dell'informativa rileva ai fini della procedibilità della domanda. Inoltre, tali comunicazioni devono essere oggetto di valutazione anche successivamente all'emanazione del provvedimento, ad esempio nell'ipotesi di ricorso amministrativo.

Per gli eventi oggettivamente non evitabili (Eventi Eone) la comunicazione ex articolo 14 può essere successiva alla presentazione della domanda in quanto non è previsto un termine per l'adempimento.

Diversamente, per gli eventi non qualificati come Eone la comunicazione deve essere preventiva rispetto all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e deve essere tenuto conto della data di effettivo inizio sospensione o riduzione. In mancanza la data di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa coincide con quella di inizio del periodo di cassa integrazione.

Con riferimento alla verifica del terzo delle ore lavorabili per le unità produttive costituite nel semestre, l'Inps precisa ulteriori indicazioni sulla relazione tecnica da allegare alla domanda ex articolo 2 del D.M. n. 95442/2016.

Tale relazione, in cui il datore di lavoro illustra le ragioni della sospensione o riduzione, la non imputabilità al datore stesso e ai lavoratori e, infine, gli elementi che provano la l'evento transitorio che determina la richiesta di integrazione salariale, rappresenta un'autocertificazione. Essa può essere pretesa dall'Inps in sede di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora la relazione non contenga elementi informativi sufficienti deve essere richiesta l'integrazione istruttoria che si considera ricevuta anche oltre il termine di 15 giorni purché sia recapitata entro la data di adozione del provvedimento. In caso contrario, la domanda può essere rigettata per mancanza di elementi di valutazione.

 

TOP