AMMISSIBILE L'INTERVENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI RICORSI CONTRO CARTELLE ESATTORIALI

In materia di contenzioso tributario, quando il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'Agente della riscossione bisogna ritenere possibile anche la chiamata del Fisco.
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente da parte di una società di riscossioni, per imposta sul reddito soggetto a tassazione separata a seguito di un controllo automatizzato. Questi aveva impugnato la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, convenendo in giudizio unicamente l'agente della riscossione. Quest'ultimo aveva ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, che si era costituita. La CTP aveva dichiarato inefficace la chiamata in causa dell'Agenzia, in quanto tardivamente proposta, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente. Infine, la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto inammissibili sia gli appelli principali proposti dalla società di riscossione, sia quello incidentale del contribuente.
La Suprema Corte ha accolto i ricorsi della società di riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, enunciando un importante principio di diritto: «Nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore, in quanto l'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 prevede tale possibilità non soltanto per coloro che siano destinatari dell'atto impositivo, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l'ente impositore titolare della pretesa tributaria».
I giudici di legittimità hanno, quindi, ritenuto che fosse indubbio l'interesse dell'agente della riscossione sia a chiamare in causa che comunque a mantenere in giudizio l'Agenzia delle Entrate quale interventore volontario adesivo, poiché la presenza di tale ente può determinare effetti positivi anche per l'ente di riscossione, con particolare riferimento alla documentazione dell'invio della comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza (ud. 29 novembre 2024) 2 aprile 2025, n. 8718

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