VOLONTARIATO: I RIMBORSI FORFETTARI FANNO PERDERE LA NATURA GRATUITA E POSSONO TRASFORMARLO IN LAVORO

La controversia oggetto d'esame tratta della qualificazione dei rapporti intercorsi tra un'associazione di volontariato e alcuni suoi soci impiegati come autisti-soccorritori per il servizio 118, rispetto ai quali l'Ispettorato del lavoro aveva contestato la natura fittizia del volontariato, ritenendo invece configurabile un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 23665 del 21 agosto 2025, ha affermato che i rimborsi forfettari corrisposti ai volontari non possono essere considerati rimborsi di spese effettivamente sostenute e dunque non valgono a qualificare l'attività come volontariato; tuttavia, la presenza di tali rimborsi non comporta automaticamente la riqualificazione in lavoro subordinato, dovendosi verificare in concreto l'esistenza di un vincolo di subordinazione, da accertare attraverso i consueti indici probatori. Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva accertato da un lato la natura forfettaria delle somme corrisposte e quindi l'incompatibilità con il volontariato, ma dall'altro aveva escluso la subordinazione in ragione delle modalità concrete di svolgimento delle attività. La Cassazione ha ritenuto corretta questa valutazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Ispettorato e confermando così la decisione dei Giudici di merito.