VIA LIBERA AI REFERENDUM SU CITTADINANZA, JOBS ACT, LICENZIAMENTI, CONTRATTI A TERMINE E INFORTUNI

La Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 11, 12, 13, 14 e 15 del 7 febbraio 2025, è intervenuta in materia di cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento, disciplina dei contratti a termine e responsabilità dell'imprenditore committente, disponendo, rispettivamente: • l'ammissibilità del referendum diretto ad abrogare congiuntamente l'intero articolo 9, comma 1, lettera f), della Legge n. 91/1992 e, limitatamente ad alcune parole, l'articolo 9, comma 1, lettera b), al fine di concedere a tutti gli stranieri maggiorenni con cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea la possibilità di presentare richiesta di concessione della cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale in Italia; • l'ammissibilità della richiesta di abrogazione del D.Lgs. n. 23/2015, che ha attuato una delle deleghe legislative conferite al Governo con il c.d. Jobs Act; • l'ammissibilità del referendum per l'abrogazione dell'articolo 8 della Legge n. 604/1966, limitatamente alle parole che stabiliscono una misura massima (pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) per la liquidazione dell'indennità da licenziamento illegittimo; • l'ammissibilità del referendum per l'abrogazione di alcune previsioni • (articoli 19, commi 1, 1-bis e 4, e 21, comma 01, del D.Lgs. n. 81/2015) che attualmente consentono la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato (e anche la loro proroga e/o il rinnovo) fino a un anno senza dover fornire alcuna giustificazione, e, per quelli di durata superiore, sulla base di una giustificazione individuata dalle parti, anche se non prevista né dalla legge, né dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale; • l'ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, nella parte in cui esclude la responsabilità solidale dell'imprenditore committente per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

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