TRASPORTO PASSEGGERI: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE FORNISCE CHIARIMENTI SUL PERIODO DI GUIDA

  La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con Sentenza del 9 novembre 2023, relativa alla causa C-477/22, si è espressa su una questione pregiudiziale riguardante il diritto, reclamato da alcuni autisti di una società di trasporto pubblico, all'indennità compensativa per il superamento del periodo massimo di guida totale accumulato nel corso di due settimane e per la mancata fruizione del riposo settimanale (ai sensi del Regolamento europeo n. 561/2006). In particolare, la CGUE, rammentando che l'applicazione del suddetto Regolamento è esclusa ai trasporti su strada effettuati da veicoli adibiti al trasporto di passeggeri mediante servizi regolari, il cui percorso di linea non superi i 50 km, ha chiarito che la nozione di “percorso” corri sponde all'itinerario di linea stabilito dall'impresa di trasporto, dal punto di partenza al punto di arrivo. Pertanto, poiché per i suddetti autisti il percorso non è superiore ai 50 km, non trova applicazione il Regolamento. Inoltre, la nozione di “periodo di guida totale accumulato nel corso di due settimane consecutive” copre soltanto il periodo di guida effettuato  dal conducente nel corso delle due settimane, a esclusione di ogni altro compito.

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