SPETTA AL DATORE DI LAVORO PROVVEDERE A LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEGLI INDUMENTI DA LAVORO.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8042 dell'11 marzo 2022, ha affermato che spetta al datore di lavoro fornire e mantenere in stato di efficienza gli indumenti da lavoro del lavoratore.

Sul datore gravano gli obblighi di fornitura, mantenimento e lavaggio degli indumenti da lavoro, che rientrano nella categoria dei dispositivi di

 protezione individuale, in quanto idonei a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi legati all'espletamento della prestazione lavorativa.

Per la Suprema Corte, infatti, la nozione di DPI ricomprende qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio in concreto idoneo a costituire una barriera protettiva rispetto ai rischi per salute e sicurezza del lavoratore, conformemente all'articolo 2087 del codice civile.

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