SALIRE IN MACCHINA CON UN AUTISTA IN STATO DI EBBREZZA PUÒ COSTARE CARO

Il diritto europeo consente che il comportamento del passeggero che si fa trasportare in auto da un autista in stato di ebbrezza, in caso di sinistro stradale possa essere valutato caso per caso dal giudice come concorso del danneggiato nella causazione dell'evento ai fini dell'art. 1227 c.c.. La Terza sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24920 del 17 settembre 2024 ha chiarito che il diritto comunitario non osta ad una normativa interna, come quella italiana, che consente di valutare (a certe condizioni che vedremo) il comportamento del terzo trasportato che (pur potendo) non si sia accorto che l'autista del mezzo su cui viaggia era in stato di ebbrezza limitando il suo risarcimento del danno come vittima di un sinistro in cui sia rimasto coinvolto nella sua qualità ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Nel caso di specie un passeggero di un'automobile riportò lesioni personali in occasione di un sinistro stradale e, per quel fatto, agì in giudizio per chiedere il risarcimento del danno subito. La vettura sulla quale viaggiava come trasportato, infatti, aveva invaso l'opposta corsia di marca ad elevata velocità causando il sinistro di cui l'attore rimase vittima. Sia il Tribunale che la Corte d'appello attribuirono alla vittima un concorso di colpa del 50%, per avere accettato di lasciarsi trasportare da persona di cui era evidente lo stato di ebbrezza